Alert, i debiti tributari ora fanno paura
di Marcello Pollio
Italia Oggi
Lunedì 31 dicembre 2019
Basterà il mancato pagamento del 10% dell'Iva a fare scattare la denuncia agli Organismi della crisi istituti (Ocri) presso
le camere di commercio. In soffitta la soglia precedentemente fissata nel 30%. Non è ancora entrata in vigore la norma più
temuta dai cattivi pagatori del fisco che il Governo ha reputato di inasprirne gli effetti. Una modifica che suona come
avvertimento, ma che probabilmente creerà effetti negativi sui rapporti commerciali tra le imprese, tenuto conto che
fatturazione elettronica e stretta creditizia già hanno avuto un pesante riverbero sulle capacità di credito delle imprese.
La novità è contenuta nell'art. 3 dello schema predisposto dal Governo di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al dlgs 12 gennaio 2019, n. 14,
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. L'art. 15 del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, Ccii), che ha introdotto, nell'ambito dei nuovi sistemi di allerta, l'obbligo per i creditori pubblici
qualificati, Agenzia delle entrate, Inps, o Agente della riscossione, di dare avviso al debitore (all'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui siano in possesso) che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante definito
dal secondo comma della predetta disposizione. L'avviso ammonirà il debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione non
provvederà a estinguere o altrimenti a regolarizzare per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se,
per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del
dlgs 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad
una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici ne faranno segnalazione all'Ocri, anche per
la conseguente e contestuale segnalazione agli organi di controllo del debitore (si veda Italia Oggi del 28/12/2019; ndr:
non disponibile). L'azione dei creditori pubblici non sarà facoltativa bensì obbligata anche perché le conseguenze di
eventuale errato comportamento potranno essere motivo di inefficacia del credito erariale il quale perderà i titoli di
prelazione o la propria opponibilità. L'art. 15 Ccii entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020, ancorché lo stesso
correttivo al Ccii preveda una deroga per le piccolissime imprese, che fa slittare le segnalazioni (solo le segnalazioni ma
non già gli avvisi al debitore di superamento della soglia) di sei mesi, ovvero al 15 febbraio 2021 (Italia Oggi del
24/12/2019; ndr: leggi l'articolo dal titolo
Procedure di allerta, sei mesi in più per le nano imprese).
La nuova soglia dei debiti Iva e le altre novità. La correzione della soglia dall'attuale 30% al 10% è stata dettata
dalla necessità di rendere effettiva la vigilanza degli enti creditori. Il Governo ha così preso atto che, considerato che
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, che, nella fascia più elevata, è pari al 22% (da cui peraltro deve essere
dedotta l'Iva sugli acquisti), la soglia di rilevanza del 30% attualmente presa in considerazione dalla norma non avrebbe
mai potuto essere raggiunta nel trimestre a cui si riferisce la comunicazione della liquidazione periodica di cui all'art.
21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
diversa percentuale individuata rappresenta così un valore mediano e tiene conto dell'esistenza di settori produttivi in cui
l'Iva dovuta è inferiore al 22%. In sostanza, la percentuale precedentemente fissata dal Ccii era una soglia inverosimile e
quindi di fatto una norma che suonava come moral suasion piuttosto che essere concreta. Nella stessa scia, al fine di
rendere più chiaro l'iter di intervento dell'Agenzia delle entrate, al comma terzo dell'art.15 Ccii è previsto l'inserimento
di un espresso termine entro il quale il creditore deve effettuare l'avviso al debitore. Detto termine, già previsto per
l'Inps e per l'Agente della riscossione, non era indicato invece per l'Agenzia delle entrate. L'intervento del correttivo
mira quindi ad evitare che la tempestività dell'iniziativa sia rimessa soltanto alla volontà dell'Agenzia delle entrate.
Infine, le novità del correttivo al Ccii chiariscono, o meglio correggono la svista, che l'elenco che le camere di commercio
devono rendere disponibile ai creditori pubblici qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di
segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, bensì tutte quelle alle quali tali misure sono
astrattamente applicabili. Le modifiche che il Governo ha messo a punto con il correttivo sono un chiaro segnale alle
imprese: è finita la possibilità di non pagare le imposte. Per tutti coloro che sono sempre stati abituati ad utilizzare la
leva tributaria come leva finanziaria della gestione del circolante dell'impresa la situazione diventa ancora più complicata.
I reiterati ritardati pagamenti, anche se rateizzati e regolarizzati con gli strumenti previsti dalla legge, dovranno essere
vigilati dagli organi di controllo o dal revisore, per verificare la sostenibilità (nei sei mesi e oltre) dei debiti
dilazionati, tenendo conto della capacità di mantenere la continuità aziendale, secondo i nuovi obblighi di monitoraggio
preventivo fissati dall'art. 13 e 14 del Ccii.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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