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Rassegna stampa - Documento |
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Srl, i criteri per scegliere se nominare un revisore o un sindaco
di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi
Il Sole 24 Ore
Martedì 10 dicembre 2019
Conto alla rovescia, salvo proroghe, per il 16 dicembre 2019, termine entro cui le società dovranno correre ai ripari per
adeguare statuti e atti costitutivi con l'indicazione relativa alla nomina dell'organo di controllo.
Ciò a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2477 del Codice civile dall'articolo 379 del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), prima, e dall'articolo 2-bis comma 2 Dl 32/2019, poi, che hanno variato i
limiti dimensionali per i quali una società a responsabilità limitata ha l'obbligo di nominare l'organo di controllo, che la
legge identifica indifferentemente con il collegio sindacale o con il revisore legale dei conti.
Figure equiparate ma non equivalenti
L'incipit della norma riformatrice recita, infatti, così: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria
se (...)», facendo intendere come i due organi per una società di capitali siano assolutamente interscambiabili, per cui è
irrilevante nominare l'uno o l'altro al superamento dei limiti previsti. La confusione normativa è evidente anche nella
definizione di «professionista indipendente» data dall'articolo 2 lettera o) del Codice in cui si richiama la norma dettata
per il collegio sindacale sulle cause di ineleggibilità e decadenza, articolo 2399 del Codice civile, per l'individuazione
dei requisiti in capo al soggetto iscritto sia all'albo dei gestori della crisi sia al registro dei revisori legali.
Nella realtà però il collegio sindacale e il revisore legale dei conti sono due soggetti ben diversi tra loro.
Una storia diversa
Lo conferma anche l'evoluzione storica dei due organi, che dalla riforma del diritto societario del 2003 ha sempre distinto
le due figure. Inizialmente si richiedeva l'esercizio di un controllo contabile (in base all'articolo 2409-ter) da parte di
un soggetto indipendente e qualificato, per tutte le Spa e le Srl che superavano certi parametri dimensionali, definendone
civilisticamente poteri e responsabilità. Il legislatore del 2010 cambia di nuovo la disciplina dell'organo di controllo che
da «controllore contabile» diventa «revisore legale dei conti» dettando regole autonome scorporate dal codice civile e
contenute nel Dlgs 39/2010. La volontà del legislatore è chiara ed è quella di disegnare, per il controllo dei conti, una
figura indipendente ed esterna alla società e l'abrogazione degli articoli del Codice civile che ne prevedevano la
disciplina in precedenza ne è l'ulteriore riprova.
Nel 2016 il legislatore rimette mano alla disciplina del revisore legale con il Dlgs 135/2016 rafforzandone l'indipendenza,
innalzandone la qualità prevedendo uno specifico controllo sul revisore da parte del Mef, e introducendo il criterio di
«scetticismo professionale» che rimarca la posizione di distacco e terzietà del revisore dal suo stesso committente, fino a
fare del dubbio critico verso il suo operato un elemento costitutivo della qualità dell'espletamento dell'incarico.
La strada marcata sino ad oggi da tutti questi interventi normativi sembra essere dimenticata dal legislatore del 2019 che
equipara il collegio sindacale al revisore legale quali organi di controllo del tutto identici, così però non è.
Le differenze
La prima differenza riguarda il momento in cui viene svolto il controllo e le responsabilità in capo a ciascuno di essi. Il
controllo del collegio sindacale è preventivo e ad ampio raggio d'azione, dovendo svolgere oltre che un controllo dei conti
anche di legalità e di adeguatezza dell'amministrazione e del controllo interno in funzione dei rischi sia generici che
specifici, rispetto a quello del revisore che effettua invece la propria attività di controllo in una fase successiva,
essendo prettamente un controllo contabile, e per tale ragione comporta responsabilità diverse.
Il collegio sindacale, inoltre, potendo partecipare alle riunioni degli organi societari ha la possibilità di acquisire
informazioni anche nel momento in cui la società deve prendere decisioni. Ha quindi un controllo preventivo, rispetto a
quello svolto dal revisore, e ciò significa anche maggiore responsabilità in capo a tale organo.
In conclusione, nonostante l'apparente «fungibilità» dei due soggetti attribuita dal nostro legislatore, non può sfuggire
la contrapposizione degli interessi in gioco, al di là di quelli economici, parlando in termini di responsabilità, quelli
societari da un lato che puntano a una maggior tutela prediligendo il collegio sindacale, quelli del revisore dall'altro
che mettono «più al riparo» il professionista.
Il confronto - Caratteristiche e funzioni di revisori e sindaci
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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