Sedata la crisi d'impresa
di Marino Longoni
Italia Oggi Sette
Lunedì 7 ottobre 2019
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti tenta di stendere una rete di sicurezza contro i rischi della nuova legge
fallimentare, in particolare contro le conseguenze della dichiarazione dello stato di crisi, che in molti casi sarà
l'anticamera della liquidazione giudiziale. Ricordiamo che una delle peculiarità del nuovo codice della crisi d'impresa, in
vigore dal 16 marzo, è la previsione di organismi di composizione della crisi (composti da tre soggetti, nominati da
tribunale, camera di commercio e organizzazioni di categoria) che dovranno essere attivati in presenza di alcuni indicatori
di crisi, al fine di tentare di portare l'azienda fuori dalle cattive acque, oppure alla liquidazione. In pratica un
commissariamento light. Il rischio è che un numero enorme di aziende debba percorrere una strada che, nella maggior parte
dei casi, sarebbe senza ritorno.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è stato delegato dal legislatore a elaborare gli indici che fanno
«ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi». Proprio per evitare il rischio di una ecatombe di piccole e
medie imprese il documento messo a punto dai commercialisti, che Italia Oggi Sette è in grado di anticipare (la bozza di
documento è pubblicata sul sito), ha scelto una linea di estrema prudenza, preferendo «privilegiare modelli che
minimizzassero il numero i falsi positivi, ammettendo quindi la possibilità di un maggior numero di falsi negativi». Ogni
anno questi indicatori «dovrebbero interessare un numero di imprese compreso tra 2.400 e 5 mila, a seconda dell'andamento
congiunturale». Un quantitativo piuttosto contenuto, definito partendo dal numero medio di imprese che, negli ultimi anni, è
stato dichiarato in default, variabile da un minimo dell'1,9 a un massimo del 4% delle 127 mila imprese dotate di organo di
controllo.
Ma vediamo come funzionano questi indicatori dello stato di crisi. Il punto di partenza è l'articolo 13 del codice della
crisi d'impresa, che definisce un sistema gerarchico di indicatori al vertice del quale c'è la rilevazione di un patrimonio
netto negativo. In presenza di questo evento, e in mancanza di una ricapitalizzazione, vi è la ragionevole presunzione dello
stato di crisi. Quando il patrimonio non si è azzerato va verificato anche se l'indice Dscr (Debt service coverage ratio) è
inferiore a uno: in pratica quando l'azienda non è in grado di produrre, nei successivi sei mesi, redditi sufficienti a
coprire i debiti che presumibilmente si dovranno affrontare nello stesso periodo. Quando il Dscr non è disponibile o non è
ritenuto sufficientemente affidabile, si adottano i cinque indici elaborati dal Cndcec, con soglie diverse a seconda dei
settori di attività, che fanno riferimento alla sostenibilità degli oneri finanziari, all'adeguatezza patrimoniale, al
ritorno liquido dell'attivo, alla liquidità e all'indebitamento previdenziale e tributario. La ragionevole presunzione dello
stato di crisi richiede che tutte e cinque le soglie previste siano superate, mentre il superamento di una o più di esse
sarà da interpretare come un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi.
Fin qui il ragionamento effettuato dai dottori commercialisti, che ricordano però che l'articolo 13, comma primo, del
codice sulla crisi d'impresa definisce altri due indicatori dello stato di crisi e cioè i «ritardi nei pagamenti reiterati
e significativi (retribuzioni scadute da oltre 60 giorni pari a più della metà dell'ammontare delle retribuzioni e debiti
verso fornitori scaduti da tre mesi per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti o azioni esecutive non
episodiche da parte dei fornitori) e assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da
probabili insolvenze (es. insanabili dissidi all'interno della compagine azionaria, perdita improvvisa di clienti o
fornitori fondamentali, azioni giudiziarie nei confronti dei vertici societari).
Il documento dei dottori commercialisti rileva quindi come debbano essere monitorati dall'organo amministrativo anche quegli
eventi che, pur non essendo rilevabili dal sistema dei valori di bilancio, possono compromettere la continuità aziendale,
come quelli elencati nel principio di revisione internazionale Isa Italia n. 570 (es. intenzione di liquidare l'azienda,
perdita di mercati o clienti fondamentali, comparsa di concorrenti di grande successo, eventi catastrofici, ecc). Ma qui si
entra in un ambito impossibile da definire a priori con strumenti economico-contabili.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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