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Rassegna stampa - Documento |
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Lo Stato controllore impunito per i danni agli enti controllati
di Alessandro De Nicola
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 24 settembre 2018
Burattino senza fili è un bellissimo album di Edoardo Bennato, ma potrebbe anche essere il titolo del capo del codice
civile relativo alla direzione e coordinamento delle società. Con la riforma di 15 anni fa il legislatore introdusse per la
prima volta una regolamentazione civilistica dei gruppi di società. Alla nozione di controllo di una società su un'altra,
che si verifica quando la prima ha abbastanza voti in assemblea da poter nominare il cda, si aggiunse quello di direzione e
coordinamento. Con quest'ultimo concetto si prendeva atto della realtà, ossia che malgrado ogni singola società sia
un'entità giuridica a sé stante i cui amministratori devono perseguire il suo esclusivo interesse, in pratica nei gruppi
societari il consiglio di amministrazione delle controllate è eterodiretto e segue le istruzioni e direttive, più o meno
cogenti, della capogruppo. Un burattino senza fili, appunto.
La novità introdotta nel 2004 consiste nel fatto che se la società madre agisce scorrettamente e provoca un danno alla
figlia, è direttamente responsabile verso i soci di minoranza di quest'ultima delle perdite subìte. La scappatoia è una
teoria diventata famosa, quella dei vantaggi compensativi: se il danno patito dalla controllata è compensato dai vantaggi
più ampi di appartenenza al gruppo, allora non sorge la responsabilità della capogruppo. Ebbene, una sentenza del Tribunale
di Milano, emanata il 9 gennaio ma solo recentemente pubblicata, offre un'interpretazione sostanziale delle regole ora
esposte. Difatti, i giudici ambrosiani hanno condannato una società di gestione del risparmio a risarcire gli azionisti di
minoranza per i danni causati attraverso la propria attività di direzione e coordinamento a una società controllata da fondi
di investimento da essa gestiti.
A nulla è valsa la difesa della convenuta per la quale, visto che erano i fondi i proprietari delle azioni della società
eterodiretta, non si poteva far risalire la responsabilità fino alla Sgr. Ciò che conta, ha stabilito il Tribunale, è
l'esercizio "effettivo" dell'attività di direzione e coordinamento. Siccome i fondi sono per definizione incapaci di agire
rispetto alle partecipazioni di cui sono titolari, ecco che l'effettiva direzione viene esercitata da "l'ente o società" che
li gestisce, vale a dire la Sgr. Si tratta di un'interpretazione non illogica: se le decisioni di un consiglio di
amministrazione sono prese su indicazioni di qualcuno al di fuori dello stesso, bisogna capire chi è Mangiafuoco e perciò
andare al nocciolo della questione. Lo spunto fa riflettere.
Il codice civile, invero, parla di "società o altri enti" che esercitano la direzione e controllo. Se ci si orienta verso
una visione sostanzialista, perché non dovrebbero essere compresi gli enti pubblici? Lo Stato è stato escluso
dall'applicazione della norma da una apposita legge del luglio 2009 ma se ad esempio il sindaco di un comune ingiungesse ad
una società da esso controllata ma non in modo totalitario di non fare più pubblicità sui giornali e gli amministratori
obbedissero, non sarebbe forse prova di un'eterodirezione ai sensi del codice civile? E se un ente locale dichiarasse che
una società da esso partecipata costruirà un ponte senza bisogno di partecipare ad una gara europea e il Cda obbedisse,
magari con il voto contrario degli amministratori espressione delle minoranze, e tale iniziativa provocasse delle perdite o
contenzioso, non sarebbe ragionevole per gli azionisti di minoranza reclamare un risarcimento da parte di questo ipotetico
ente locale? Questa è l'interpretazione già oggi prevalente, ma finora non concretamente applicata. Ed infine, per aumentare
la credibilità di chi ci governa e l'attrattività delle nostre imprese a partecipazione statale, non sarebbe una buona idea
abolire la norma del 2009 e rendere lo Stato responsabile dei suoi atti?
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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