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Approfondimenti - Documento |
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La moratoria sui mutui non produce benefici sul Conto economico 2020
di Fabrizio Bava e Alain Devalle
Gennaio 2021
Pubblicato sul sito www.eutekne.info in data 19 gennaio 2021.
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L'art. 56 del DL 18/2020 ("Cura Italia") ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui
e degli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30 giugno 2021 (grazie alla proroga approvata con la
L. 178/2020, legge di bilancio 2021). La sospensione può avere a oggetto la sola quota capitale della rata
oppure l'intera rata, comprensiva quindi degli interessi passivi.
Al fine di individuare il corretto trattamento contabile da adottare nel bilancio 2020 è opportuno sottolineare
che la norma (DL 18/2020), a differenza di altri provvedimenti (come, ad esempio, quello che consente la non
iscrizione degli ammortamenti o la rivalutazione dei beni d'impresa), non disciplina alcuna deroga ai criteri
di valutazione da adottare nel bilancio. L'obiettivo è quello di supportare le imprese dal punto di vista
finanziario in un momento di carenza di liquidità per via degli effetti della pandemia.
Il documento OIC 19 (§ 73C) stabilisce che, per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato, nel caso di
modifica della tempistica originaria dei pagamenti, "il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo
la durata residua del debito".
Nel caso di moratoria della sola quota capitale della rata, non si presentano particolari problematiche contabili.
Il MEF ha chiarito (tramite le FAQ sui provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l'emergenza
derivante dall'epidemia COVID-19, pubblicate sul sito internet del Ministero) che in tali casi "si determina la
traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul
capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie". Il debito rimane quindi "cristallizzato"
a Stato patrimoniale per il periodo della sospensione, mentre continuano a maturare e a essere pagati gli interessi
passivi. In sede di chiusura dell'esercizio si dovranno imputare gli eventuali interessi passivi di competenza
maturati ma non ancora corrisposti come in ogni esercizio.
Il tema è più complesso nel caso di sospensione dell'intera rata, ovvero sia del capitale sia degli interessi passivi.
Il MEF ha precisato che, in tali casi:
- "si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata";
- "gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di
interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in
quote nel corso dell'ammortamento residuo".
Ciò significa che gli interessi passivi maturati saranno "spalmati" sulle rate dovute; pertanto, al termine del periodo
di sospensione, la rata sarà maggiore per via degli interessi maturati nel periodo di moratoria.
Nel caso di non applicazione del costo ammortizzato, in sede di chiusura dovranno essere imputati gli interessi passivi
di competenza, ovvero quelli maturati e non corrisposti per effetto della moratoria, con la rilevazione contabile:
Interessi passivi su mutui a Interessi passivi da liquidare
L'eventuale quota a cavallo dell'esercizio sarà imputata con la rilevazione contabile:
Interessi passivi su mutui a Ratei passivi
Inoltre, tenuto conto dell'allungamento della vita del finanziamento, occorre riparametrare il risconto attivo dei
costi iniziali di transazione alla mutata durata del finanziamento. La sospensione del versamento delle rate non
produce effetti per quanto riguarda la quota capitale. La moratoria non comporta pertanto benefici sul Conto economico
2020 (come prevede il documento OIC 19 nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare); potrebbe al
contrario comportare l'iscrizione di maggiori interessi, considerata la cristallizzazione della quota capitale.
Adeguata informativa da riportare nella Nota integrativa
Le imprese che hanno richiesto e ottenuto la moratoria devono riportare un'adeguata informativa nella Nota integrativa
e può essere opportuno, per quanto riguarda gli indicatori finanziari da riportare nella Relazione sulla gestione,
illustrare gli effetti della cristallizzazione dei debiti sulla posizione finanziaria netta e sul rapporto tra la PNF e
gli indicatori con cui viene confrontato (EBITDA, fatturato, oneri finanziari).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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