Indici della crisi derogabili con attestazione
di Michele Bana
Aprile 2019
Pubblicato sul sito www.eutekne.info in data 23 aprile 2019.
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L'art. 13 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020, stabilisce, al comma 1, che lo stato di crisi è rilevabile
attraverso appositi indici, idonei a evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le
prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso oppure – qualora la durata residua del periodo amministrativo
al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi – per i sei mesi seguenti.
A questi fini, sono considerati indici significativi quelli che misurano la sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di
cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (si veda "Indicatori
della crisi tarati sulle società di capitali" del 17 aprile 2019; ndr: non disponibile).
La norma puntualizza, inoltre, che "costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e
significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24". A tale proposito, si ricorda che quest'ultima
disposizione preclude al debitore l'accesso alle misure premiali di cui all'art. 25 del DLgs. 14/2019 se presenta l'istanza
di composizione assistita (art. 19 del DLgs. 14/2019) dopo il decorso di tre mesi dal verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
– l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, per una somma pari ad oltre la metà dell'importo
complessivo mensile delle retribuzioni;
– la sussistenza di passività verso i fornitori scaduti da oltre 120 giorni, per un ammontare superiore quello dei debiti
non scaduti;
– il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi elaborati ai sensi
dell'art. 13, commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019.
L'art. 13, comma 2 del DLgs. 14/2019 dispone che il CNDCEC elabori con cadenza almeno triennale, in riferimento a ogni
tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente,
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. In tale sede, saranno altresì individuati
indici specifici per le start up innovative (art. da 25 a 31 del DL 179/2012), le Pmi innovative (art. 4 del DL 3/2015), le
società in liquidazione e le imprese costituite da meno di due anni.
L'art. 13, comma 3 del DLgs. 14/2019 ammette, tuttavia, la possibilità di derogare agli indici del comma 2, purché risultino
soddisfatti, congiuntamente, alcuni presupposti: in primo luogo, è necessario che qualora l'impresa non ritenga adeguati, in
considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal Cndcec, ne esponga le ragioni nella nota integrativa,
che deve riportare anche i propri indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del proprio stato di crisi.
L'adeguatezza di questi indicatori sostitutivi, in rapporto alla specificità aziendale, deve, inoltre, essere attestata da
un professionista indipendente – in possesso dei requisiti delineati dall'art. 2, comma 1, lett. o) del DLgs. 14/2019 – con
relazione da allegare alla nota integrativa del bilancio d'esercizio, costituendone, pertanto, parte integrante. Questa
asseverazione non ha effetto immediato, ma per l'esercizio successivo.
Il contenuto letterale della norma pone diversi dubbi operativi, alcuni dei quali legati al fatto che l'impresa possa
avvalersi della deroga esclusivamente tramite la nota integrativa: non è, quindi, espressamente disciplinato il caso della
micro impresa – qualora si avvalga della facoltà di non redigere la nota integrativa (art. 2435-ter comma 2 n. 2 c.c.) – così
come quello della società di persone e dell'imprenditore individuale, anch'essi soggetti agli strumenti di allerta a
prescindere dalle dimensioni, seppur compatibilmente con la loro struttura organizzativa (art. 12, comma 7 del DLgs. 14/2019).
Sotto il primo profilo, si dovrebbe ritenere che la micro impresa possa esercitare la deroga riportando in calce allo stato
patrimoniale le suddette informazioni richieste dall'art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019 e allegandovi la relazione di
attestazione dell'adeguatezza rilasciata dal professionista indipendente.
Relativamente alle società di persone e agli imprenditori individuali, che potrebbero presentare situazioni di naturale
inadeguatezza degli indici, sarebbe opportuno un intervento normativo diretto a consentire formalmente anche a costoro di
avvalersi della deroga, tramite adeguate forme di pubblicità degli indici e la possibilità del deposito camerale della
predetta relazione del professionista indipendente.
Si osserva, infine, che l'art. 13 del DLgs. 14/2019 impone l'esposizione degli indicatori nella nota integrativa del
bilancio soltanto nel caso della deroga di cui al comma 3, ma non in assenza della stessa, in quanto non è stato modificato
il contenuto obbligatorio del bilancio d'esercizio, e in particolare della nota integrativa. La lacuna normativa interessa
maggiormente le micro imprese e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) avvalendosi
dell'esonero dalla relazione sulla gestione, in quanto quest'ultimo documento obbliga già all'informativa sugli indicatori
(art. 2428 comma 2 c.c.).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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