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Rassegna stampa - Documento |
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Il Covid spinge l'ammortamento light in bilancio
di Giovanni Valcarenghi
Italia Oggi
Sabato 18 luglio 2020
Le aziende possono cambiare il metodo di ammortamento prescelto, qualora il
medesimo non sia più rispondente alle condizioni previste nel piano
originario; tale variazione può certamente derivare dalla sospensione
dell'utilizzo delle immobilizzazioni durante il lockdown, ovvero dal
limitato uso nella successiva fase della riattivazione. Il cambiamento di
metodo di ammortamento rappresenta una modifica di stima contabile ai sensi
dell'Oic 29 ed è quindi contabilizzato prospetticamente. Questo il messaggio
diffuso con la bozza di comunicazione che l'Oic ha diramato in data 16
luglio e che resterà disponibile per raccogliere le osservazioni degli
operatori sino al prossimo 15 settembre. Il documento trae spunto da una
richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del criterio di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le
previsioni, rispettivamente, dei documenti Oic 16 e dell'Oic 24. In
particolare, è stato chiesto se, per effetto delle ripercussioni generate
dal Covid, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando
da quello «tradizionale» a quote costanti, a quello per unità di prodotto.
Al fine di rinvenire una giustificazione alla richiesta, si è subito
condivisa la circostanza per effetto della quale le misure di contenimento
imposte dal Governo hanno generato la chiusura delle attività produttive e
commerciali (non di prima necessità) ed il divieto di trasferirsi o
spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da
quello in cui ci si trovava al momento dell'ordinanza, se non per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute. Ciò ha
determinato, per la maggior parte delle imprese appartenenti a settori
diversi da quelli che fornivano servizi essenziali, la sospensione o il calo
della produzione, con conseguente azzeramento dell'utilizzo dei beni o,
quantomeno, un evidente calo nell'intensità di utilizzo.
A fronte di tale mutato scenario, che ha certamente interessato il primo
semestre del 2020 e, probabilmente, si estenderà anche al secondo, il
redattore del bilancio ha il compito di chiedersi se il metodo di
ammortamento utilizzato in passato sia ancora rappresentativo della residua
possibilità di utilizzazione di un'immobilizzazione. Infatti, i parametri
che inizialmente avevano concorso a determinare la metodologia di
ammortamento (quali livello di intensità dell'uso del bene, vita utile e
altri) potrebbero aver subito una radicale modificazione e, per conseguenza,
i risultati economici e patrimoniali potrebbero non essere più correttamente
rappresentati.
L'organo amministrativo ha la responsabilità di scegliere il metodo di
ammortamento ritenuto più appropriato alla realtà aziendale ma, in generale
e fatte salve le specificità di ciascuna azienda, gli effetti della pandemia
sono certamente un valido motivo di riflessione sull'adeguatezza del modello
contabile utilizzato. Il concetto importante, ribadito sia dall'Oic16 che
dall'Oic24, è che il metodo prescelto assicuri una razionale e sistematica
imputazione del valore dell'immobilizzazione durante la stimata vita utile.
I metodi che sono accettati dai principi contabili sono tre. Il metodo a
quote costanti, che si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità
dell'immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di
vita utile; essendo di agevole applicazione e allineato con la disciplina
fiscale, tale metodo risulta essere il più diffuso e consente la migliore
comparabilità dei bilanci. Il secondo metodo è detto «a quote decrescenti» e
si basa sull'ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni una
maggiore utilità nei primi anni della loro vita, in quanto maggiormente
sfruttate nel processo produttivo.
Il terzo e ultimo metodo, detto «per unità di prodotto», consiste
nell'attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza,
determinata come rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le
quantità di produzione totale previste durante l'intera vita utile
dell'immobilizzazione; la peculiare caratteristica è quella di consentire
una migliore ripartizione del costo, correlandolo all'effettiva produzione.
Il cambiamento di metodo di ammortamento rappresenta una modifica di stima
contabile ai sensi dell'Oic 29 ed è quindi contabilizzato prospetticamente;
ciò significa che, diversamente dal cambiamento di principio contabile, non
è necessario ricostruire la situazione pregressa, isolando l'impatto del
cambiamento.
Nel caso specifico di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti
al metodo per unità di prodotto, la società procederà nel seguente modo a:
1) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data
del cambiamento; 2) determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla
data del cambiamento; 3) calcolare la quota di ammortamento da imputare a
conto economico moltiplicando il rapporto tra la seconda e la prima
grandezza per il valore contabile dell'immobilizzazione. Per tale ultimo
valore si intende il costo originario, al netto degli ammortamenti ed
eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati.
L'Oic rammenta anche che, oltre al cambiamento del metodo di ammortamento,
gli amministratori potrebbero riconsiderare eventuali modificazioni sulla
vita utile residua dell'immobilizzazione. Riscontrando un più ampio periodo
di possibile utilizzo, le quote di ammortamento (che, sotto l'aspetto
civilistico, sono la ripartizione di un costo su un determinato arco
temporale) caleranno nel loro importo, raggiungendo un risultato simile,
anche se non identico, al caso precedente. Anche la revisione della vita
utile residua rappresenta un cambiamento di stima e non di principio
contabile. Qualunque ne sia la causa, le modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa secondo le prescrizioni del codice civile. Il paragrafo 40
dell'Oic 29 prevede, inoltre, una specifica informativa qualora il
cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti, bensì da
un evento inaspettato che causi una modifica rilevante, ovvero implichi la
presenza di rischi ed incertezze nella stima stessa. In tali casi, si
dovranno evidenziare: a) le ragioni del cambiamento; b) il criterio
di determinazione degli effetti del cambiamento ed il metodo utilizzato; c)
l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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