Gli adeguati assetti obbligatori della srl
Michele Bana
Agosto 2019
Pubblicato sul sito www.linkedin.com in data 12 agosto 2019.
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L'art. 377, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019, ha introdotto una norma specifica riguardante la società a
responsabilità limitata, aggiungendo il co. 6 dell'art. 2475 c.c., che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile,
dell'art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione di cui al
co. 3, secondo cui il consiglio di amministrazione:
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
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- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
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- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.
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Sotto quest'ultimo profilo, si dovrebbe ritenere indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari,
in quanto l'adeguatezza degli assetti societari (art. 206, co. 2, c.c.) è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della
crisi: quest'ultima ricorre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 14/2019, in presenza di uno "stato di difficoltà
economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza
dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Conseguentemente, è necessaria
l'esistenza di un piano industriale-finanziario, la cui effettiva esecuzione deve essere costantemente monitorata,
apportando opportuni correttivi per rimediare ad eventuali scostamenti significativi, nonché per tenere conto
dell'evoluzione del progetto aziendale in relazione al trascorrere del tempo.
L'art. 2381, co. 5, c.c., anch'esso applicabile alla s.r.l. dal 16.3.2019, dispone, inoltre, che gli organi eventualmente
delegati sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e
dalle proprie controllate. Sul punto, si osservi, peraltro, che tale tempistica appare di difficile coordinamento con alcune
disposizioni del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", che entreranno in vigore dal 15.8.2020: infatti, da un
lato, è coerente con la previsione dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, secondo cui gli indici della crisi devono
fornire evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale
per l'esercizio in corso oppure, qualora la durate residua del periodo amministrativo al momento della valutazione sia
inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti. Dall'altro, la periodicità semestrale rischia di risultare eccessivamente
ampia rispetto ai termini che caratterizzano gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019,
posti a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della
Riscossione), sostanzialmente riconducibili al trimestre. La medesima frequenza temporale è riscontrabile con riguardo
all'accesso alle misure premiali (art. 24 del D.Lgs. 14/2019), che è precluso al debitore che presenta istanza di
composizione assistita della crisi (art. 19 del D.Lgs. 14/2019) oltre tre mesi dal superamento, nell'ultimo bilancio
approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 14/2019.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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