Esclusiva degli amministratori di srl solo sugli assetti
di Maurizio Meoli
Ottobre 2020
Pubblicato sul sito www.eutekne.info in data 22 ottobre 2020.
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È la sola istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e
contabili, di cui all'art. 2086 comma 2 c.c., a spettare in via esclusiva
agli amministratori di srl, restando affidabile ai soci (come scelta degli
stessi o degli amministratori, o come diritto particolare) la gestione della
società.
Si tratta di una delle principali implicazioni derivanti dall'approvazione
definitiva del DLgs. correttivo del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza (DLgs. 14/2019), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Si ricorda come l'art. 377 comma 4 del DLgs. 14/2019 abbia sostituito, a
decorrere dal 16 marzo 2019 (ex art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019), il
comma 1 dell'art. 2475 c.c. con il seguente: "La gestione dell'impresa si
svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo
comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479".
La nuova disciplina, nel contesto della srl, è fin da subito apparsa in
contrasto con le seguenti disposizioni: l'art. 2479 comma 1 c.c., che
prevede la possibilità per i soci di decidere sulle materie riservate alla
loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale sottopongano alla loro approvazione; l'art. 2468 comma 3 c.c., che
riconosce la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai
singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della
società; l'art. 2476 comma 7 c.c., il quale prevede una responsabilità
solidale dei soci con gli amministratori quando essi abbiano
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi.
Qualora la "gestione" della società spettasse esclusivamente agli
amministratori, infatti, non vi sarebbe alcuna possibilità né di
delegare/affidare ai soci specifiche scelte che spettano solo agli
amministratori, né, tanto meno, di coinvolgere i soci in una responsabilità
solidale con l'organo gestorio.
Rispetto a tale dato normativo, nell'intento di comporre la questione, sono
state proposte differenti ricostruzioni.
In sintesi, a una ricostruzione che sottolineava come la nuova previsione
finisse per presentare portata abrogativa delle competenze riconosciute ai
soci di srl e attribuibili mediante i c.d. diritti particolari, se ne era
contrapposta un'altra (fatta propria anche dalla circ. Assonime n. 19/2019 e
dallo Studio n. 58-2019/I del Consiglio nazionale del Notariato), secondo la
quale, in esito alle indicate novità normative, la nozione di "gestione"
della società, tendenzialmente "confusa" con quella di "amministrazione"
della stessa, avrebbe acquisito una portata autonoma: mentre la "gestione"
avrebbe riguardato l'assunzione dell'assetto imposto dall'art. 2086 c.c.,
l'"amministrazione" si sarebbe orientata sul compimento di operazioni/atti
negoziali necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'incipit del "nuovo" art. 2475 comma 1 c.c. avrebbe dovuto leggersi
scindendo il relativo precetto in due frammenti e collocando l'avverbio
"esclusivamente" soltanto nel primo di essi: il primo frammento, quindi,
avrebbe attribuito agli amministratori la competenza esclusiva della sola
"gestione" sociale (nella nozione dell'art. 2086 c.c., c.d. "gestione
organizzativa"), mentre il secondo avrebbe ribadito come l'amministrazione
della società (c.d. "gestione operativa") spettasse agli stessi
amministratori, ma secondo le regole proprie del tipo (e, dunque, in via
esclusiva solo se così preteso da tali regole).
Secondo la massima n. 183/2019 del Consiglio notarile di Milano, infine, con
la nuova disciplina non sarebbe stato possibile attribuire a soci non
amministratori il potere di dare "diretta esecuzione" a decisioni afferenti
la gestione della società (sia organizzativa che operativa). Quindi, mentre
avrebbero dovuto ritenersi legittime le clausole statutarie che avessero
attribuito a soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi
dell'art. 2479 c.c. o come diritto particolare ex art. 2468 comma 3 c.c.,
poteri decisionali inerenti alla gestione dell'impresa, avrebbero dovuto
considerarsi incompatibili con il disposto di legge le clausole che avessero
riconosciuto a soci non amministratori il diritto o il potere di dare
diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto.
Tali questioni vengono ora meno. Al fine di rimuovere qualsiasi profilo di
ambiguità (cfr. la relativa Relazione illustrativa), infatti, il nuovo art.
2475 comma 1 c.c. – come sostituito dall'art. 40 comma 4 del DLgs.
correttivo – viene a sancire che la sola "istituzione degli assetti di cui
all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli
amministratori". Resta, quindi, affidabile ai soci (come scelta degli stessi
o degli amministratori, o come diritto particolare) la gestione della
società.
Le modifiche in questione, a differenza della gran parte degli ulteriori
interventi del DLgs. correttivo, saranno operative decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale (cfr. l'art. 42
del DLgs. correttivo).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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