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Approfondimenti - Documento |
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Errori fiscali: conseguenze e rimedi
a cura della Redazione del sito www.laleggepertutti.it
Gennaio 2019
Pubblicato sul sito www.laleggepertutti.it in data 15 gennaio 2019.
* * *
Ti sei dimenticato di pagare il bollo auto o l'Imu della casa al mare? Rivedendo l'estratto conto della tua banca, ti sei
ricordato di un bonifico ricevuto diverso tempo fa a pagamento di una prestazione che, tuttavia, non hai dichiarato
sull'ultimo 730? Per un errore di calcolo hai indicato, nella dichiarazione dei redditi, un importo inferiore rispetto a
quello effettivo e quindi hai versato meno Irpef del dovuto? È probabile che, in queste ipotesi, ti starai chiedendo quanti
rischi ci sono di essere scoperto e di subire un accertamento fiscale. Il trascorrere del tempo, sicuramente, gioca a tuo
favore: l'Agenzia delle Entrate, infatti, ha solo cinque anni di tempo (che decorrono dal 1° gennaio successivo a quello
della dichiarazione dei redditi) per accertare eventuali errori fiscali. Tuttavia, se vuoi dormire sonni tranquilli e
regolarizzare la tua posizione, senza rischiare un accertamento fiscale, puoi rimediare alle sviste commesse, risanando la
tua posizione nei confronti del fisco attraverso il cosiddetto «ravvedimento operoso». In pratica, il contribuente chiude i
conti pagando l'imposta dovuta, con l'aggiunta degli interessi per ritardo e una sanzione ridotta. Ad esempio se paghi
entro il novantesimo giorno, la "multa" non oltrepassa comunque l'1,67%. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono
conseguenze e rimedi degli errori fiscali.
Errori fiscali: è reato?
Vogliamo innanzitutto tranquillizzarti: gli errori e le dimenticanze nella dichiarazione dei redditi non fanno scattare il
penale. Il reato di evasione per dichiarazione infedele infatti scatta solo al superamento di soglie particolarmente
elevate. La legge infatti precede la reclusione da 1 a 3 anni solo se l'imposta evasa è superiore a 150mila euro e se i
redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro.
In tutti gli altri casi, la violazione di un adempimento tributario fa scattare solo una sanzione economica, generalmente
consistente nel pagamento di una sanzione di denaro. A questa si possono aggiungere, nei casi più gravi, le sanzioni
accessorie come la sospensione dell'attività commerciale.
L'errore fiscale non comporta alcuna conseguenza neanche di tipo economico se esso non ha determinato una riduzione del
carico di tasse da versare. È il caso, ad esempio, del contribuente che, pur versando gli importi dovuti a titolo di
imposte, sbaglia un codice tributo e successivamente lo corregge.
Sanzioni fiscali: su chi ricadono?
Le sanzioni fiscali ricadono solo su chi ha commesso l'errore, ossia sul contribuente tenuto a presentare la dichiarazione
dei redditi. Con due conseguenze:
- l'errore commesso dal commercialista o dal Caf ricade sul cliente che non potrà giustificarsi sostenendo di aver delegato
la gestione della propria fiscalità a un consulente esterno. Solo nel caso di dolo del professionista e di querela dello
stesso alle autorità, il contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi è esonerato dal pagare le (sole)
sanzioni;
- le sanzioni fiscali non si ereditano: ricadono cioè solo sul contribuente. Gli eredi dovranno tutt'al più pagare le
imposte non versate dal loro familiare ma non anche le "multe" addebitategli dal fisco. Tali importi vanno quindi sgravati
dall'accertamento o dalla cartella.
Sanzioni fiscali: quando non si pagano
La legge prevede cinque ipotesi in cui gli errori fiscali non ricadono sul contribuente (se non c'è colpa del contribuente
stesso):
- incertezza normativa: quando vi è poca chiarezza nell'interpretazione della legge fiscale;
- errore che non produce un credito per lo Stato;
- errore per colpa dell'amministrazione;
- contribuente truffato dal proprio commercialista: non si applicano le sanzioni solo se si procede alla denuncia. Per
godere di questa agevolazione il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per
territorio un'istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale
di polizia giudiziaria contro il professionista e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e degli interessi
iscritti a ruolo;
- forza maggiore.
Come si contestano gli errori fiscali e le sanzioni
Prima di irrogare le sanzioni fiscali, il contribuente riceve dall'amministrazione (ad es. l'Agenzia delle Entrate, il
Comune, l'Inps), un atto di contestazione che, a pena di nullità, deve indicare tutti gli errori commessi, le prove, le
norme applicate, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità e l'indicazione dei minimi edittali.
L'atto di contestazione deve poi indicare presso quale organo poter proporre impugnazione immediata. Esso poi contiene
l'invito a pagare le somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o, in alternativa, presentare
memorie difensive oppure presentare ricorso in commissione tributaria.
Se, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la
questione si chiude definitivamente e non scattano sanzioni accessorie.
L'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di note difensive. Da quel momento l'ufficio ha solo un anno per
irrogare le sanzioni con un atto motivato e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.
Rimedi agli errori fiscali: il ravvedimento operoso
Abbiamo anticipato in apertura della possibilità di chiudere ogni errore commesso in passato con il ravvedimento operoso.
La caratteristica principale del ravvedimento operoso è data dal fatto che è il contribuente stesso ad attivarsi per sanare
errori o dimenticanze che lo pongono in una situazione debitoria nei confronti del fisco. Esso è applicabile a tutte le
irregolarità commesse ai fini delle imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, eccetera) e tributi locali (Imu).
Il ravvedimento non è consentito:
- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore; a questo proposito è importante precisare che
ci si riferisce alle constatazioni "esterne" che sono quelle portate a conoscenza degli interessati attraverso la notifica
dell'atto. Il ravvedimento è perciò consentito quando la violazione è stata constatata dall'ufficio ma non è stata portata
a conoscenza del contribuente;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; in questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è
limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di
esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.
La possibilità di ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso cambia a seconda del tipo dell'imposta oggetto del
debito.
Tributi "nazionali"
Per i tributi amministrati direttamente dall'Agenzia delle entrate (per esempio l'Irpef calcolata attraverso modello 730),
il contribuente ha la possibilità di ravvedersi riguardo a un errore oppure a una dimenticanza fino a quando non gli viene
ufficialmente comunicato che è già nel mirino del fisco per quell'errore oppure per quella dimenticanza. In pratica, il
ravvedimento operoso è possibile, anche se il contribuente è venuto a conoscenza di attività di controllo oppure di
accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, fino a che la cosa non gli viene notificata attraverso i cosiddetti avvisi
bonari (cioè l'avviso di accertamento oppure l'avviso di liquidazione).
Tributi locali
Per le imposte locali (per esempio, Tasi, Imu, Tari, ecc.) le possibilità si restringono: dal momento in cui iniziano
accertamenti e controlli, anche in assenza di una notifica formale, il contribuente non può più sanare spontaneamente la
propria posizione debitoria. E anche i tempi si accorciano: non si può attivare il ravvedimento operoso sulle imposte locali
se è trascorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo non pagato o versato in misura inferiore al dovuto (a
meno che l'ente non abbia deliberato in maniera diversa).
Errori formali col fisco
Se nella compilazione del modello 730 ci si dimentica di inserire una parte del reddito (per esempio, i proventi di una
collaborazione professionale) si finisce per pagare meno tasse del dovuto: è questo un caso classico in cui il contribuente
che si accorge poi dell'errore, vi pone rimedio attraverso il ravvedimento operoso.
Non tutti gli errori e le dimenticanze, però, possono portare a una situazione debitoria nei confronti del fisco: gli errori
considerati meramente formali, quelli cioè che di fatto non incidono sulla determinazione dell'imposta, non vengono puniti
con una sanzione.
Per esempio, se sul frontespizio del modello 730 sbagli a scrivere il numero civico del tuo indirizzo, puoi porvi rimedio
comunicando il dato corretto all'Agenzia delle entrate, senza subire alcuna punizione pecuniaria. In realtà, la situazione
non è così chiara come potrebbe sembrare: di fatto, tocca all'ufficio competente stabilire, in base alla propria
interpretazione, se un errore è, o meno, da considerarsi "meramente formale".
Altri errori fiscali "gravi" (cioè che incidono sull'imposta o sulla possibilità di accertamento), sanabili attraverso il
ravvedimento oneroso, prevedono invece in automatico una sanzione: rimanendo sempre su esempi riguardanti il modello 730,
scatta una "multa" se si riporta in modo sbagliato il proprio codice fiscale sul frontespizio oppure se si sbaglia il codice
identificativo relativo all'utilizzo di un immobile.
Quanto pagare con il ravvedimento operoso
A seconda del momento in cui ci si ravvede varia la sanzione applicabile. In particolare questa aumenta tanto più tempo
passa dall'illecito. La legge ha così fissato sei diversi tipi di ravvedimento operoso:
- ravvedimento operoso sprint: deve essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'imposta.
Comporta una sanzione pari solo al 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento operoso breve: è quello che viene compiuto tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del
pagamento del tributo. La sanzione è del 1,5% fisso;
- ravvedimento operoso medio: si ha quando si corregge l'errore dal 31° al 90* giorno successivo alla scadenza. La
sanzione sale al 1,67% fisso;
- ravvedimento operoso lungo: si ha dal 90° giorno successivo alla scadenza ed entro i termini di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione; se non c'è obbligo di dichiarazione, entro un anno
dalla scadenza. La sanzione è del 3,75%;
- ravvedimento operoso biennale: viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione; se non c'è obbligo di dichiarazione, entro 2 anni. La
sanzione è del 4,29%;
- ravvedimento operoso ultra-biennale: è quello successivo al punto precedente: la sanzione è sempre del 5%.
Interessi con il ravvedimento operoso
Oltre alle sanzioni, chi si ravvedere deve pagare anche gli interessi relativi ai ritardi. Il tasso si applica solo
all'anno di riferimento. Tenendo conto che i tempi entro i quali chiedere il ravvedimento sono lunghi, può essere necessario
ricorrere a tassi d'interesse diversi, ciascuno relativo all'anno di riferimento. Per esempio, se nel 2016 si chiede il
ravvedimento per un errore relativo a un imposta del 2015, gli interessi saranno calcolati al tasso del 2015 (era lo 0,5%)
per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2015, mentre si applicherà il tasso del 2016 (0,2%) per i giorni di ritardo
riferiti a quest'anno.
Come pagare con il ravvedimento operoso
I versamenti relativi al ravvedimento si possono fare in banca (anche online), in posta o nei concessionari della
riscossione, presentando il modello di pagamento corretto.
Codici tributo
Per la corretta compilazione dei vari modelli bisogna fare riferimento ai codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle
entrate, che servono a individuare ogni voce del pagamento che si sta effettuando: imposta, sanzione e interessi.
Con modello F24
IRPEF: 8901
Addizionale regionale all'IRPEF: 8902
Addizionale comunale all'IRPEF: 8903
IVA: 8904
IRPEG: 8905
Sostituti d'imposta: 8906
IRAP: 8907
Altre imposte dirette: 8908
Imposta sugli intrattenimenti: 8909
IVA forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti: 8910
Altre violazioni tributarie relative 8911 ad imposte sostitutive, IRAP e IVA
Anagrafe tributaria e codice fiscale 8912 Imposte sostitutive imposte sui redditi: 8913
IRPEF, rettifica modello 730: 8915
Addizionale regionale IRPEF, rettifica modello 730: 8916
Addizioale comunale IRPEF, rettifica modello 730: 8917
IRES: 8918
Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione: 9399
Con modello F23
Imposta di registro: 671T
Imposte sulle successioni e donazioni: 672T
INVIM: 673T
Imposte e tasse ipotecarie e catastali: 674T
Imposta di bollo: 675T
Tasse sulle concessioni governative: 678T
Tasse sul possesso di autoveicoli: 679T
Abbonamenti alle radioaudizioni: 680T
Abbonamento alla televisione: 681T
Altri tributi indiretti: 682T
Imposte sostitutive di imposte indirette: 687T
Le principali sanzioni fiscali
Per tutti i tributi
Omesso versamento delle imposte: 30% dell'imposta dovuta.
Omessa dichiarazione: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro; da 258 euro a 1.032 euro, se non sono
dovute imposte
Dichiarazione infedele: dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di Finanza: da 258 a 2.065 euro.
Imposte sui redditi e Iva
Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili: dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non
fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro).
Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili o esenti: dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o
non registrato (con un minimo di 516 euro).
Omessa o infedele comunicazione annuale dati IVA: da 258 a 2.065 euro
Dichiarazioni formalmente inesatte o redatte su stampati non conformi, mancata emissione o emissione per importi inferiori
delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto: 100% dell'imposta corrispondente all'importo non
documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro (non applicabile per chi ha aderito al concordato preventivo)
Omessa tenuta o conservazione della contabilità: da 1.032 a 7.746 euro.
Omessa o infedele dichirazione d'intento: dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla
violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta); da 258 a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla
violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta).
Imposta di registro
Omissione della richiesta di registrazione: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.
Insufficiente dichiarazione di valore: dal 100% al 200% della maggiore imposta
Occultazione di corrispettivo: dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente
dichiarazione di valore).
Imposte ipotecarie e catastali
Omessa richiesta di trascirzione o di annotazioni obbligatorie: dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta a imposta fissa,
sanzione da 103 a 2.065 euro.
Imposta di bollo
Omesso o insufficiente pagamento: dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta.
Richiesta di rimborsi
Se avresti dovuto pagare al fisco 300 euro di Irpef e invece, per errore, ne hai versate 370; se ti sei confuso e hai pagato
l'Imu sulla prima casa e solamente in seguito sei venuti a conoscenza che non avresti dovuto versare proprio nulla, in
questi casi, come fai a riavere i tuoi soldi indietro? Il fisco ti consente di rettificare gli errori a tuo danno e chiedere
la restituzione delle somme pagate anche se non dovute, sia perché versate in eccesso rispetto all'effettiva somma a debito
sia perché pagate totalmente senza ragione.
La richiesta di rimborso, che tecnicamente si chiama "istanza", deve essere fatta in carta semplice entro i termini qui di
seguito indicati:
- 5 anni per le imposte locali quali Imu, Tasi e Tari;
- 3 anni per il rimborso delle imposte indirette quali imposte di registro, di successione o donazione, di bollo, ecc.;
- 4 anni per il rimborso di ritenute e versamenti di imposte dirette quali Irpef, Ires, ecc.;
- 2 anni se non specificato diversamente, come per l'Iva.
Un'altra ipotesi particolare si verifica quando si versa un'imposta senza tenere conto di un'agevolazione a cui invece si
aveva diritto (ad esempio, se un'associazione fa domanda per l'esenzione dall'Ires, ma i termini di pagamento scadono prima
del suo accoglimento, deve comunque versare l'imposta, salvo poi chiederne il rimborso).
Dal momento che in casi del genere l'agevolazione viene riconosciuta al termine della verifica dei presupposti da parte
dell'amministrazione finanziaria, il termine (di due anni) per chiedere il rimborso inizia a decorrere solamente nel momento
in cui il procedimento di verifica si conclude.
Se invece il beneficio fiscale viene introdotto successivamente da una norma con effetto cosiddetto retroattivo (che si
applica, cioè, anche ai rapporti non ancora esauriti), il termine per il rimborso di quanto pagato in più scatta dalla data
di entrata in vigore della nuova norma.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
Non hai UserID e Password? Alcuni servizi sono gratuiti come ad esempio lo strumento Analisi società di calcio per l'analisi di bilancio gratuita delle società di calcio.
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