E' emergenza per tutti i bilanci
di Marcello Pollio
Italia Oggi
Venerdì 6 novembre 2020
In tempi di pandemia la deroga al presupposto della continuità aziendale si
applica anche ai bilanci consolidati redatti secondo i principi nazionali.
L'Organismo italiano di contabilità ha messo in consultazione il nuovo
documento interpretativo con cui precisa che la disposizione del comma 2
dell'art. 38-quater della legge 17 luglio 2020, n.77, rubricata
«Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio»,
si estende a tutti i documenti redatti sino al 31 dicembre 2020. Il richiamo
operato dalla norma ai soli bilanci d'esercizio deve aprire ad
un'applicazione estensiva analogica. Sarebbe illogico che una società che
redige il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga
prevista dall'art. 38-quater citato, dichiari al contempo nel proprio
bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.
L'Oic si è dunque premurato di intervenire per colmare una zona grigia della
normativa emergenziale andando a fare sponda alla ricerca di Bankitalia che
ha indicato in questi giorni come una società su sei abbia possibili
problemi di sottocapitalizzazione. Così, qualora le imprese fossero
obbligate a derogare ai principi di funzionamento per adottare criteri di
dying concern la stragrande maggioranza sarebbe costretta ad alzare bandiera
bianca, perché difficilmente in grado di intervenire con aumenti di capitale
per il ripristino delle condizioni di legalità per restare sul mercato. Come
noto, l'art. 38-quater, comma 2 della legge 77/2020 prevede la facoltà da
parte delle imprese, esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020
(ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno
2021), di effettuare la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, primo comma, numero
1), del codice civile sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di
esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Come dire che ciò che vale è il
passato non l'immediato futuro. Il tenore letterale dell'art. 38-quater
sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi
successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si
pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di
uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, l'Oic, tuttavia,
ritiene che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2
della norma. Dunque nella redazione dei bilanci 2020 e 2021, cioè al 30
giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021, si può applicare la
deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è
stata fatta nella prospettiva delle continuità aziendale in applicazione dei
paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11. Più precisamente con riferimento ai bilanci
che chiudono al 31 dicembre 2020 la società può applicare la deroga prevista
dal comma 2 dell'art. 38-quater qualora: (i) nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22
dell'Oic 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della
deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-quater della legge 77/2020 o della
deroga prevista dalla precedente norma di cui all'art. 7, comma 2 della
legge 40/2020 in tema di «Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione
del bilancio», ovvero (ii) nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in
tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-quater della
legge 77/2020 o della deroga dell'art. 7, comma 2 della legge 40/2020.
Ovviamente, occorrerà uno specifico richiamo di informativa nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione con precisazione delle scelte
operate dalle società dando anche un quadro aggiornato circa la capacità
dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli
amministratori, di continuare a operare nel prossimo futuro.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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