 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
::
Rassegna stampa - Documento |
 |
 |
 |
 |
Crisi d'impresa al primo test per sindaci e revisori
di Andrea Bongi
Italia Oggi
Martedì 30 luglio 2019
Per sindaci e revisori è già tempo di verificare l'adozione degli idonei
assetti organizzativi adeguati alle esigenze del nuovo codice della crisi.
Tale obbligo è sancito espressamente dall'articolo 14 del dlgs. n. 14/2019 e
impone agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla
società di revisione, di verificare che l'organo amministrativo della
società si sia dotato di strumenti che gli permettano, costantemente, di
effettuare tutta una serie di valutazioni di tipo organizzativo e gestionale
tali da prevenire possibili segnali di crisi.
L'imprenditore collettivo, recita infatti il secondo comma dell'articolo 3
della disposizione sopra richiamata, deve adottare un assetto organizzativo
che gli consenta una tempestiva rilevazione dello stato di crisi e la
conseguente assunzione di idonee iniziative (articolo 2086 codice civile).
L'obbligo di verifica da parte degli organi di controllo, così come le nuove
disposizioni che prevedono l'adozione dei suddetti modelli organizzativi
societari, è in vigore già dal 15 marzo scorso e pertanto, anche se non sono
ancora attuabili le procedure e le misure di allerta previste dal nuovo
codice della crisi, per sindaci e revisori è già arrivato il momento di
dedicare tempo e risorse alla verifica degli assetti organizzativi societari.
Oggetto delle specifiche attività di verifica dovranno essere, alla luce
delle indicazioni contenute nel suddetto articolo 14 del nuovo codice della
crisi, le valutazioni e le conseguenti idonee iniziative che l'organo
amministrativo ha adottato in ordine a tre fondamentali aspetti:
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa; la sussistenza
dell'equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della
gestione.
In linea generale un assetto organizzativo adeguato in grado di rispondere
alle esigenze sopra descritte dovrebbe essere basato sulla predisposizione
di bilanci intermedi, con cadenza trimestrale o mensile, allo scopo di
verificare i risultati economici e finanziari dell'impresa alla luce degli
indicatori di allerta previsti dal nuovo codici della crisi e
dell'insolvenza.
Alle suddette situazioni intermedie dovrebbero affiancarsi costanti
verifiche in ordine ai principali indicatori della marginalità e della
redditività aziendale, i cui risultati dovrebbero essere comparati con
quelli misurati su adeguate serie storiche.
Anche apposite valutazioni sulle previsioni dei flussi di cassa aziendali
non potrebbero non formare parte integrante e sostanziale del suddetto
sistema organizzativo di monitoraggio. Al pari delle previsioni della
liquidità in entrata e in uscita saranno necessarie anche apposite
previsioni economico-finanziarie, in grado di testare e monitorare con
assiduità la continuità dell'impresa nel tempo.
Alla verifica in ordine all'attuazione del suddetto set di strumenti
organizzativi e gestionali necessari al rispetto dei nuovi obblighi imposti
dal codice della crisi, il collegio sindacale, e in parte anche il revisore
contabile e/o la società di revisione, dovranno dedicare un'apposita
attività di presa d'atto e valutazione iniziale alla quale seguiranno poi,
in modo particolare per i sindaci, obblighi di monitoraggio costanti nel tempo.
La suddetta verifica dovrà essere svolta in contraddittorio con la direzione
aziendale e si baserà, oltre che sulla presa visione degli strumenti
adottati e utilizzati dall'impresa, anche su una serie di richieste di
informazioni alle quali seguirà apposita verbalizzazione delle risposte ottenute.
Qualora l'assetto organizzativo gestionale utilizzato dall'impresa non sia
ritenuto adeguato al raggiungimento degli nuovi obiettivi ai quali è
destinato, gli organi di controllo dovranno richiedere alla direzione
aziendale le opportune modifiche o implementazioni ritenute necessarie e/o
opportune.
Astenersi da tali attività di controllo o non sollecitare e chiedere gli
opportuni adeguamenti dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalla
società, può evidentemente costituire, con le opportune e adeguate sfumature
derivanti dalla specifica funzione ricoperta dall'organo di controllo, una
tipica ipotesi di responsabilità in vigilando nelle situazioni di crisi che
potrebbero in futuro svilupparsi.
Fari puntati dunque, fin da ora, alla verifica degli assetti organizzativi e
gestionali adottati dalla società con lo sguardo rivolto alle nuove esigenze
poste dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
Non hai UserID e Password? Alcuni servizi sono gratuiti come ad esempio lo strumento Analisi società di calcio per l'analisi di bilancio gratuita delle società di calcio.
|
|
|
|
 |
 |
 |
In primo piano...  |
|
[ per le aziende e i privati ] |
Sempre attuali...
|
|
[ a p p r o f o n d i m e n t i ]
|
Focus on...
|
 |
La moratoria sui mutui non produce benefici sul Conto... |  | Dimissioni del sindaco a effetto immediato anche senza... |  | Aiuti alle imprese trasformabili in contributi a fondo perduto |  | Revisori, il 70% rimane in panchina |  | Lavoro, un italiano su due ha competenze obsolete, solo il... |  | Revisione dei professionisti a rischio qualità perché poco... |  | Rating di legalità, Antitrust: boom di richieste da parte... |  | E' emergenza per tutti i bilanci |  | Niente laurea abilitante per commercialisti e avvocati |  | Il controllo di gestione come strumento per guidare gli... |  | Elogio del fallimento |  | Crisi e adeguati assetti per la gestione dell'impresa |  | Impatto della perdita di fatturato da lockdown legato al... |  | Strumento "Analisi società di calcio", quinto aggiornamento |  | Crisi d'impresa, furbetti sotto la lente delle procure |  | Continuità aziendale e impairment test: due aspetti... |  | Adeguatezza degli assetti organizzativi fuori dal rinvio... |  | Il posizionamento della Pmi nel post crisi Covid-19 |  | «Dl liquidità da cambiare: niente istruttoria delle banche... |  | Una bomba a orologeria contro gli amministratori |  | Indici allerta, doppio binario per il calcolo del Dscr |  | Perché il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza imporrà... |  | Partite le segnalazioni alle società tenute alla nomina del... |  | Alert, i debiti tributari ora fanno paura |  | Procedure di allerta, sei mesi in più per le nano imprese |  | Srl, i criteri per scegliere se nominare un revisore o un... |  | Perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza |  | Pianificare, programmare e controllare. Il sistema di... |  | Crisi d'impresa al primo test per sindaci e revisori |  | L'Inrl al tavolo con la nuova Ue |  | Scoperto di conto corrente: cosa succede |  | Garavaglia: via l'obbligo dei revisori nelle srl più piccole |  | Fisco, i 15 trucchi per nascondere l'Iva: caccia a 36 miliardi |  | Riforma diritto fallimentare. Istituzione dell'organo di... |  | Fatture elettroniche: come si annullano? |  | Quando serve la Scia? |  | Aprire partita Iva, quali sono i costi? |  | Come creare start up innovative |  | Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: i nuovi... |  | Nelle imprese c'è posto per 193mila super-tecnici. Ma uno... |  | Srl: atto costitutivo o statuto da modificare, ma non sempre |  |
|
|