Crisi d'impresa, furbetti sotto la lente delle procure
di Marcello Pollio
Italia Oggi Sette
Sabato 15 Agosto 2020
La crisi causata dalla pandemia Covid-19 ha aumentato il rischio di
fallimento di molte imprese che, conseguentemente, stanno valutando se
attivare soluzioni alternative come il concordato preventivo. Il decreto
liquidità (convertito nella legge 40/20) ha, d'altronde, previsto (art. 9,
co. 5 bis) la possibilità di fare ricorso proprio al concordato preventivo
in bianco (ex art. 161, co. 6, legge fallimentare, cosiddetta l.f.) o
all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis, co. 6, l.f.)
rinunciando alla domanda per «convertire» lo strumento di ristrutturazione
in un semplice piano di risanamento attestato (ex art. 67, co. 3, lett. d,
l.f.). Tali strumenti hanno tutti la caratteristica di permettere al
debitore, oltre che evitare il fallimento, di ottenere il tempo per
posticipare il pagamento dei creditori e bloccare le azioni esecutive dei
creditori.
Ciò nonostante, due elementi vengono sovente sottovalutati:
1) l'azione penale sull'operato dei soggetti coinvolti nell'impresa
(soprattutto nel concordato preventivo) non viene meno e
2) l'utilizzo dello strumento richiede sempre di avere come focus la
migliore soddisfazione dei creditori, ovvero la convenienza della proposta
rispetto allo scenario fallimentare.
Quest'ultima si lega, poi inscindibilmente, ai tempi per la soddisfazione e
ai costi della procedura alternativa al fallimento che non possono aggravare
il patrimonio del debitore. Da qui ne discende che molte procedure di
concordato preventivo sono risultate inutili e abusate, con l'effetto di
attivare le procure della repubblica che hanno avviato molte indagini a
carico degli imprenditori, dei loro consulenti e degli attestatori.
La responsabilità dei consulenti. Il Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza (dlgs 14/19), messo temporaneamente in naftalina a seguito
del Covid-19, aveva previsto (art. 4, rubricato doveri delle parti)
l'obbligo di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida
definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei
creditori, con la conseguenza di aggravare la responsabilità
dell'imprenditore e dei professionisti che lo assistano nella gestione della
procedura. La legge fallimentare tuttavia ha sempre e comunque il principale
obiettivo della par conditio creditorum e della migliore soddisfazione dei
creditori. Così il ritardare il fallimento con l'aggravamento del dissesto
determina il reato di bancarotta ritardata o aggravata (art. 217 e 216
l.f.), a cui possono concorrere anche gli advisor che consigliano gli
imprenditori nell'utilizzo o abuso di strumenti concorsuali che si rivelino
poi non effettivamente utili e fattibili (a priori).
In particolare, il vero rischio per i consulenti è che il ricorso alle
procedure di concordato preventivo o le altre soluzioni concordate della
crisi comportino notevoli costi professionali che possono incidere
sull'interesse dei creditori, andando ad aggravare il passivo dell'impresa.
La responsabilità degli attestatori. Ogni strumento di composizione
assistita della crisi prevede la necessità che il piano di ristrutturazione
sia validato, ovvero attestato, nella veridicità dei dati aziendali e nella
fattibilità, da un professionista qualificato, terzo e indipendente. Il
professionista viene nominato dal debitore, ancorché lo stesso operi
nell'interesse dei creditori con un ruolo che viene definito appunto
«fidefacente». L'attestatore ha il compito di valutare se le proposte del
debitore siano effettivamente sostenibili, volte alla migliore soddisfazione
dei creditori nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale, ovvero
idonee ad assicurare la percentuale ai creditori se trattasi di concordato
liquidatorio e, comunque, che le proposte siano convenienti sempre per i
creditori.
Essendo il ruolo del professionista indipendente quello più delicato ed
essenziale per la tutela dei creditori e per garantire che i debitori non
presentino proposte inadeguate o inattuabili, il legislatore ha introdotto
dal 2015, una specifica fattispecie di reato per falsa attestazione,
sanzionata dall'art. 236 bis l.f., in base alla quale Il professionista che
nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67 co. 3, lett. d), 161,
co. 3, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni
false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 mila a 100 mila euro.
Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto
per sé o per altri, si verifica l'aggravante e la pena è aumentata, così
pure se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino
alla metà.
Le indagini delle procure. Dal 2007 in poi, cioè da quando il diritto della
crisi d'impresa è stato riformato e sono state agevolate le soluzioni
alternative della crisi, sono stati presentati moltissimi concordati
preventivi, soprattutto dopo la riforma del 2012 che ha previsto la
possibilità di attivare il concordato in bianco anche detto con riserva. Il
debitore può ottenere da 60 a 180 giorni per integrare la domanda e
presentare un piano di concordato preventivo, con l'effetto che inizia a
pagare i creditori anche dopo 24 mesi dal deposito della domanda. Ovvio che
il faro delle procure sull'abuso di questi strumenti si sia giustamente
acceso. La procura di Torino fu la prima a inibire la professione a un
professionista che aveva avuto, secondo gli atti noti, un atteggiamento
troppo accondiscendente e superficiale nella valutazione dei documenti e
della proposta del debitore (ordinanza Gip Torino 16/7/14). È di questi
giorni la notizia che sempre la procura di Torino ha avviato un filone di
indagini e rinvii a giudizio di sedicenti «piani dei sogni» predisposti da
compiacenti consulenti che hanno allungato i tempi dell'agonia delle
imprese, con appesantimento del passivo fallimentare.
Se da una parte le procure devono svolgere il loro ruolo di inquirenti per
contrastare il compimento di comportamenti in violazione alla legge è
evidente che l'unico modo per dimostrare il corretto atteggiamento e
comportamento da parte dell'imprenditore e dei suoi professionisti è non
perdere mai di vista il focus sulle soluzioni alternative concretamente
praticabili (si veda altro servizio in pagina; ndr: non disponibile).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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