Credito del socio compensabile con l'aumento di capitale sociale
di Michele Bana
Maggio 2019
Pubblicato sul sito www.michelebana.it in data 14 maggio 2019.
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L'operazione mediante la quale il socio utilizza un proprio credito verso la
partecipata, per liberare l'aumento di capitale sociale dalla stessa
deliberata e da lui sottoscritto, è riconosciuta dalla giurisprudenza di
legittimità, atteso che, nel caso di sottoscrizione di aumento del capitale
sociale, l'oggetto del conferimento non deve essere necessariamente un bene
suscettibile di espropriazione forzata, essendo sufficiente che esso abbia
una consistenza economica. Si veda, ad esempio, la Cass. 936/1996, secondo
cui non solo non sussiste un interesse, dei terzi o sociale, contrario ad
ammettere tale compensazione, ma esiste un interesse generale e sociale
alla conversione dei crediti verso la società in capitale di rischio.
Analogamente, la Cass. 4236/1998 ha precisato che nessun pregiudizio per i
creditori sociali è ravvisabile in un aumento di capitale sottoscritto
mediante l'estinzione per compensazione di un credito del socio, atteso che
ne scaturisce un aumento della generica garanzia patrimoniale, poiché dalla
trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che
detta garanzia non copre più il credito del socio: sul piano
economico-patrimoniale (e non meramente contabile), nessun vantaggio
deriverebbe ai creditori sociali dall'imposizione alla società dell'obbligo
di pagare il suo debito nei confronti del socio creditore, che ha
sottoscritto l'aumento di capitale, e di incassare contestualmente la stessa
somma da lui dovuta.
In tempi più recenti, la Cass. 6711/2009 ha osservato che il conferimento in
denaro del valore delle azioni o quote sottoscritte in occasione di un
aumento di capitale sociale deve qualificarsi come un debito pecuniario che
può essere estinto mediante il ricorso alla tecnica della compensazione con
un corrispondente credito pecuniario, vantato dal socio conferente nei
confronti della società conferitaria.
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima 125/2013, ha precisato che
la caratteristica principale dell'operazione in commento consiste nella
preesistenza di un debito certo e liquido della società verso il socio che
forma oggetto di compensazione con il credito della società per la
liberazione dell'aumento di capitale. Conseguentemente, qualora la passività
sociale sia liquida ed esigibile, la compensazione con il credito verso il
socio può operare, in applicazione dell'art. 1243 c.c., in via automatica,
ovvero a prescindere da qualsiasi previsione contenuta nella delibera di
aumento del capitale sociale, e dal consenso da parte dell'organo
amministrativo che riceve la sottoscrizione. Diversamente, se il debito non
presenta il carattere della esigibilità – e di ciò potrebbe aversi evidenza
anche consultando lo stato patrimoniale del bilancio, in ragione della
separata indicazione prevista dall'art. 2424 c.c. per i debiti esigibili
oltre l'esercizio successivo – per la compensazione con il credito del
socio è necessario il consenso della società (art. 1252 c.c.), che può
risultare dal verbale assembleare di aumento del capitale sociale, in cui
l'organo amministrativo acconsente a tale operazione.
Sul punto, si è espresso anche il Comitato Triveneto dei Notai, con la
massima H.G.38 del settembre 2016, precisando che l'aumento di capitale
sociale eseguito mediante compensazione con il credito del socio non
necessita di alcuna specifica autorizzazione in delibera, per consentire
l'attivazione della compensazione tra debiti liquidi ed esigibili (art.
1241 c.c.).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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