Controllo delle situazioni contabili trimestrali da chiarire
di Ermando Bozza e Raffaele Marcello
Novembre 2019
Pubblicato sul sito www.eutekne.it in data 14 novembre 2019.
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Il documento elaborato dal CNDCEC sugli indici della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 13 del Codice della crisi
(DLgs. 14/2019), al § 6.2, Periodicità del calcolo degli indici della crisi, prevede che gli indici debbano essere
calcolati sulla base di uno Stato patrimoniale e di un Conto economico trimestrale, redatti secondo quanto previsto
dall'OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici, fatta salva la
necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto.
Il calcolo del DSCR, che si basa necessariamente su dati di tipo previsionale, andrà invece, effettuato con cadenze più
frequenti.
Naturalmente viene specificato che nel caso di condizioni economico-patrimoniali e finanziarie critiche la frequenza di
monitoraggio va accresciuta. Viene specificato che, in assenza di un bilancio approvato, la valutazione degli indici della
crisi avviene sulla base di situazioni infrannuali che hanno natura volontaria e che devono essere approvate dall'organo
amministrativo o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.
Quanto sopra illustrato promana, di fatto, dai dettami degli artt. 14 e 24 del Codice della crisi, infatti:
- l'art. 14 richiede all'organo amministrativo di valutare costantemente se sussista l'equilibrio economico finanziario e
quale sia il prevedibile andamento della gestione e agli organi di controllo di verificare che sia fatto, segnalando
tempestivamente all'organo amministrativo l'esistenza dei fondati indizi della crisi;
- l'art. 24, comma 1, lett. c) detta le condizioni di tempestività dell'iniziativa del debitore con riferimento agli
indicatori di crisi. In particolare, il dies a quo dell'istanza agli OCRI, ovvero per la domanda di accesso alle procedure
di regolazione della crisi, è fissato con riferimento al superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre
tre mesi degli indici di allerta.
La redazione di situazioni contabili trimestrali, in conformità al principio contabile OIC 30, è sicuramente una delle sfide
organizzative più complesse e impellenti a cui sono chiamate soprattutto le imprese di più piccole dimensioni, spesso non
organizzate in modo appropriato neanche per redigere nei tempi richiesti il bilancio d'esercizio.
Appare indispensabile, dunque, adottare specifiche misure organizzative – all'interno dell'impresa e, all'occorrenza, negli
studi professionali che le assistono – che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi
attendibili. Nell'implementazione degli «adeguati assetti organizzativi» richiesti dal Codice della crisi al fine della
tempestiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale potremmo definire dette misure come «l'architrave»
degli assetti.
Nelle società che hanno (o nelle srl che a breve nomineranno) l'organo di controllo o il revisore il dubbio che si pone,
allo stato dell'arte, è: le situazioni trimestrali redatte su base volontaria e approvate dall'organo amministrativo vanno
controllate? E se sì, come si controllano?
Una norma esplicita che imponga all'organo di controllo o al revisore di sottoporre a controllo specificatamente le
situazioni intermedie volontarie non c'è ma, indubitabilmente, sono tanti gli elementi che portano a concludere che
andrebbero svolte forme di controllo.
È notorio che l'organo di controllo e il revisore, nell'ambito delle rispettive funzioni, debbano occuparsi degli adeguati
assetti organizzativi e, nel caso dell'organo di controllo, del concreto funzionamento degli stessi (art. 14 citato). È
altrettanto evidente che i dati contenuti nei bilanci intermedi assumono una particolare rilevanza in quanto sono la base
su cui misurare gli indici e gli indicatori della crisi (patrimonio netto, indici settoriali; indebitamento rilevante).
Sarebbe auspicabile che su questi temi intervenissero chiarimenti ufficiali che individuino la natura, la portata e gli
standard di riferimento dei controlli in esame e a chi, questi controlli, faranno capo, in modo da perimetrare al meglio le
responsabilità dei sindaci e dei revisori.
Sugli specifici controlli sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico potrebbe costituire un utile riferimento, ad
esempio, il principio internazionale (ISRE) n. 2410, Revisione contabile limitata del bilancio intermedio svolta dal
revisore indipendente dell'impresa.
Secondo detto principio, infatti:
- l'obiettivo dello svolgimento di attività di «limited review» è quello di consentire al revisore di concludere se siano
prevenuti alla sua attenzione elementi «che lo facciano ritenere che il bilancio intermedio non sia redatto, in tutti gli
aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile» (§ 7 ISRE 2410);
- le attività che il revisore deve svolgere hanno lo scopo di ridurre a un livello «moderato» (non «accettabilmente basso»
come nella revisione del bilancio d'esercizio) il rischio di esprimere una conclusione inappropriata;
- la revisione contabile limitata consiste nello svolgimento di indagini, prevalentemente presso i responsabili degli
aspetti contabili e finanziari, di procedure di analisi comparativa e di altre procedure contabili limitate.
I sindaci e i revisori, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni dovranno, innanzitutto, verificare che gli
amministratori abbiano dotato la società di adeguati assetti organizzativi che la mettano in grado di produrre informazioni
finanziarie attendibili per il calcolo degli indicatori e degli indici della crisi e operare procedure di tipo «limitato»
sui dati trimestrali, non essendo, ad avviso di chi scrive, ipotizzabile un'attività maggiormente pervasiva in
considerazione dei tempi che occorrerebbero e anche dei maggiori costi che ne scaturirebbero.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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