Codice della crisi d'impresa: ok dall'esecutivo
di Laura Biarella
Il Sole 24 Ore
Venerdì 11 gennaio 2019
Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019, in esame definitivo e su proposta del Ministro della Giustizia Bonafede, ha
licenziato il decreto legislativo il quale, attuando specificamente la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, immette
nell'ordinamento giuridico il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ".
Il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" innova in modo generale ed organico la materia delle procedure
concorsuali. Anche il differente approccio lessicale, nelle intenzioni espresse dalla relazione illustrativa, meglio esprime
una moderna cultura del superamento dell'insolvenza, interpretata quale "evenienza fisiologica nel ciclo vitale di
un'impresa", da anticipare ed eventualmente gestire al meglio.
Tra le finalità dell'epocale riforma emerge che la riconduzione della disciplina dell'insolvenza ad un quadro organizzato
tende a:
- chiarire le regole processuali di volta in volta applicabili;
- restringere l'area afferente alle incertezze interpretative ed applicative;
- una più intensa uniformità degli indirizzi giurisprudenziali;
- appagare le indispensabili esigenze di certezza del diritto;
- proteggere il creditore e soddisfarlo maggiormente;
- un più generale sviluppo dell'efficienza del sistema economico, in modo tale da renderlo maggiormente competitivo anche
nel confronto internazionale;
- tutelare la permanenza e la ricchezza espressa dalle aziende, e anche a salvaguardia dell'occupazione.
L'articolato, approvato ieri dall'esecutivo, delinea taluni principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, destinati
ad operare quali vincolanti punti di riferimento per le diverse procedure, pur conservando le diversificazioni necessarie in
ragione della peculiarità delle disparate situazioni in cui l'insolvenza può rivelarsi. E' l'articolo 2, più in dettaglio, a
rappresentare il simbolo, come pure il pilastro, dell'innovativo impianto normativo, fornendo le nozioni fondamentali della
materia, tra le quali emergono:
- crisi, come stato di difficoltà economico-finanziaria che rende "probabile" l'insolvenza del debitore, e che per le
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni
pianificate. Pertanto il legislatore delegato non fa coincidere la crisi all'insolvenza in atto bensì si riferisce ad un
pericolo di futura insolvenza.
- insolvenza, come "lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e
che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori", con ciò ribadendo la nozione già collaudata da molti decenni di
esperienza giurisdizionale.
- fallimento, non presente già dalla prima bozza, in questo modo stringendo la più generale tendenza manifestatasi in
alcuni ordinamenti europei di civil law, volta a scongiurare l'aura di negatività e di discredito, anche personale,
che senza dubbio a tale termine si accompagna.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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