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Rassegna stampa - Documento |
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Bilanci 2020 senza l'effetto Covid-19
di Ermando Bozza e Luciano De Angelis
Italia Oggi
Mercoledì 1 luglio 2020
Nei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati dall'assemblea,
la valutazione delle voci e la continuità aziendale è effettuata, come regola generale, senza tener
conto delle incertezze e gli effetti del Covid 19. Tali regole varranno anche per il bilancio 2020.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale saranno fornite nella nota integrativa.
Le disposizioni in commento varranno ai fini esclusivamente civilistici. È quanto si prevede nell'emendamento
approvato in commissione bilancio della camera al dl rilancio (dl 34 che dovrà essere convertito entro il
prossimo 18 luglio) che andrà a sostituire l'art. 7 del dl 8 aprile 2020 (decreto Liquidità) convertito
nella legge 5 giugno 2020, n 40 in G.U. del 6 giugno. Come noto l'utilizzo del presupposto della continuità
aziendale si basa sull'assunto che l'impresa, nell'arco temporale di almeno dodici mesi dalla chiusura
dell'esercizio, possa continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione
di reddito. Ben si comprende come la crisi pandemica abbia segnato una forte discontinuità anche in società
che fino al 31/12/2019 hanno registrato ottime performance economiche ma che a causa dei provvedimenti di
lockdown e del perdurante stallo del mercato di riferimento non riescono a formulare piani con assunzioni
tali da dirimere gli ineluttabili dubbi significativi sulla continuità. Il tema oggetto della disposizione
normativa non tocca, evidentemente, le reali capacità di resilienza delle imprese, ma tende a limitare le
responsabilità dei redattori del bilancio e dei controllori dello stesso con una norma di matrice straordinaria
che consente di adottare i principi di continuità anche laddove, per gli effetti generati dal Covid-19, la
società dovesse avere molteplici dubbi sulla continuità se non addirittura ritenere di non avere ragionevoli
alternative alla cessazione. In altri termini, anche se a causa di circostanze evolutive avverse la società
dovesse essere assoggettata a procedure concorsuali in un prossimo futuro, l'appropriato utilizzo del presupposto
della continuità aziendale non potrà essere messo in discussione e, quindi, anche la quantificazione e
qualificazione delle voci di bilancio.
Il bilancio 2019. La formulazione originaria dell'art. 7 del dl 23 ha dato luogo a notevoli dibattiti
interpretativi circa le fattispecie applicative e solo con il documento interpretativo 6 dell'Oic (pubblicato
nella versione definitiva a giugno 2020) si sono avute indicazioni operative su come redigere il bilancio 2019.
Rispetto alla norma originaria l'emendamento inverte l'ordine applicativo della stessa: viene prima disciplinato
il bilancio 2019 e, con effetto «traino», il bilancio 2020. La novità sostanziale è l'introduzione di una regola
«temporanea» di valutazione della continuità aziendale al posto di una «deroga» la cui concreta declinazione
potrebbe comportare criticità operative. La continuità va, infatti, valutata «non tenendo conto delle incertezze
e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio». La scelta fatta è simile a quella
dell'organismo di contabilità francese (Anc) che ha previsto che la continuità non è messa in discussione dagli
eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Certo sarebbe stato auspicabile che tale norma fosse stata
introdotta in sede di conversione del dl 23 in modo da consentirne una applicazione più estesa di quanto non
possa esserlo in questa fase.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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