Aumenti di capitale a maggioranza semplice
di Luciano De Angelis
Italia Oggi
Venerdì 10 luglio 2020
Gli aumenti di capitale in natura nelle spa «aperte» potranno essere deliberati sulla base di maggioranze assembleari
semplici. Con le stesse maggioranze si potrà deliberare, in queste società, l'attribuzione agli amministratori della
facoltà di aumentare il capitale e nelle società quotate escludere, fino al 10% del capitale sociale dal diritto di
opzione. Il tutto fino al 31/12/2020.
Il decreto semplificazioni, quindi, riprende quanto già previsto in un articolo della prima bozza del dl «Rilancio»
(si veda Italia Oggi del 16 maggio; ndr: non disponibile), poi stralciato nella versione definitiva, per ciò che
concerne le semplificazioni in tema di aumento di capitale, mentre, non appaiono confermate le norme (allora previste)
sul voto plurimo.
Società per azioni aperte. Maggioranze assembleari
Nelle spa, aperte cioè emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previste dall'art.
116 del Tuf (con più di 500 azionisti diversi dai soci di controllo che detengano complessivamente almeno il 5% del
capitale e bilancio che superi almeno due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis c.c., così come da delibere
Consob n. 18214/2012 e n. 20621 del 10/10/2018) quando in assemblea sia rappresentata almeno la metà del capitale
sociale gli aumenti di capitale con nuovi conferimenti in natura o crediti potranno essere deliberati, sulla base di
maggioranze semplici. Tale regola varrà anche per le assemblee in seconda convocazione (sempre che si raggiunga il
quorum costitutivo del 50% del capitale sociale). Le stesse maggioranze semplici potranno essere utilizzate per
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (in questo caso parrebbe anche in denaro
in una o più fasi). Altresì ammissibile sarà con tali maggioranze, nell'ambito delle società quotate, introdurre negli
statuti clausole che escludano il diritto di opzione dei soci nei limiti del 10% del capitale preesistente. Ciò varrà
fino al 31/12/2020 a prescindere sia dalle previsioni del codice civile che da eventuali clausole statutarie finalizzate
a subordinare le questioni in oggetto a maggioranze più qualificate. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, quindi, non varrà, in questi casi, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti prevista dal
comma secondo dell'art. 2368 c.c., né le eventuali maggioranze stabilite statutariamente dall'art. 2369, comma 7 c.c.
L'esclusione del diritto di opzione nelle quotate
Sempre entro il termine del 31/12/2020, per le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione (es. fra quelli autorizzati dalla Consob, Aim Italia, ExtraMOT, Euro Tlx ecc.) viene prevista una deroga
alla procedura ordinaria di deliberare aumenti di capitale, escludendo il diritto di opzione anche oltre i limiti
statutari (di norma il 10% o meno ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c.) ma fino al 20% del capitale preesistente
oppure in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti,
alle condizioni previste dalla norma stessa. Anche tale possibilità viene concessa in deroga alle previsioni statutarie
ed agevola la sottoscrizione del capitale da parte di soggetti diversi dai soci originari. Risultano altresì dimezzati
i termini temporali di convocazione dell'assemblea.
Le modifiche a regime
Alcune modifiche riguardano anche il diritto di opzione a regime. Per tutte le società per azioni, in primo luogo viene
ridotto da 15 a 14 giorni il termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione.
Inoltre, come si spiega nella relazione di accompagnamento, per le quotate viene previsto, attraverso una modifica del
comma 3° dell'art. 2441 c.c., l'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del
relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente
in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription). Ciò si spiega al fine di velocizzare ulteriormente
l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti.
Viene, infine, estesa la particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del
10% del capitale sociale preesistente (art. 2441, comma 4° c.c.) per le società quotate anche alle società con azioni
negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione. È comunque richiesto che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o società di revisione.
Le ragioni dell'esclusione o della limitazione dovranno inoltre risultare da apposita relazione degli amministratori.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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