Assetti organizzativi da adeguare alle caratteristiche della società
di Giuseppe Acciaro, Alessandro Danovi e Paolo Rinaldi
Il Sole 24 Ore
Venerdì 9 agosto 2019
Il codice della crisi di impresa introduce nell'ordinamento, a fianco al già noto concetto di insolvenza, una puntuale
definizione di crisi. Se a questi si affianca la perdita della continuità aziendale, le situazioni di difficoltà in cui
l'impresa può trovarsi assumono una triplice alternativa valenza giuridica. Con la pubblicazione della circolare 19/19,
Assonime scende in campo e fornisce un rilevante contributo sul tema delle diverse condizioni di salute dell'impresa e
della loro interazione con gli adeguati assetti organizzativi di cui al novellato articolo 2086 del Codice civile. Come è da
tempo noto in dottrina, la crisi è un processo evolutivo a stadi nel quale crescenti livelli di difficoltà dell'impresa
possono portare alla perdita della continuità aziendale e/o all'insolvenza.
Con il Dlgs 14/19 si è pervenuti ad una disciplina normativa non solo definitoria delle diverse fasi ma anche dei passaggi
da una all'altra, con distinti obblighi e scenari per i diversi organi aziendali. Mentre l'istituzione degli adeguati
assetti organizzativi costituisce un obbligo per tutte le imprese collettive, lo scopo di questi dipende dalla condizione
di salute dell'impresa.
In una impresa sana, gli adeguati assetti organizzativi sono funzionali alla corretta gestione e vanno inquadrati in
un'ottica di moderno risk management, accompagnato da una corretta architettura organizzativa e da una serie di strumenti
gestionali tutti caratterizzati da adeguatezza. Quando invece l'impresa entra in una fase di difficoltà, agli adeguati
assetti è richiesta non solo una funzione di monitoraggio tempestivo, ma anche di costituire un valido strumento di gestione
della medesima. Non va dimenticato, infatti, che l'articolo 2086 si contraddistingue per una finalizzazione degli adeguati
assetti, in quanto essi non solo hanno un'ottica preventiva, ma anche devono consentire all'imprenditore di adottare gli
strumenti funzionali al nuovo scenario, per fronteggiare la crisi: predisposizione di un piano e sua corretta esecuzione.
L'espressione "adeguati" è da intendersi in un'accezione che Assonime indica come duplice: sia alla natura e alla dimensione
dell'impresa, sia alla capacità di intercettare tempestivamente ed efficacemente gli indicatori della crisi e di perdita
della continuità aziendale.
L'adeguatezza rispetto agli obiettivi della norma è chiaramente declinata nei diversi strumenti e nelle caratteristiche
degli assetti (organizzazione, controlli, sistemi di gestione e di rilevazione contabile, strumenti di monitoraggio della
performance quantitativo e qualitativo) che consentono di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità
aziendale.
Nondimeno, la forte differenziazione tra le imprese in termini dimensionali, di base societaria, di risorse e di
organizzazione, pone altrettanto chiaramente il tema di un'adeguatezza "su misura".
Occorre evitare di posizionare un'armatura pesantissima su un soldato troppo esile per utilizzarla efficacemente. In questo
i vincoli non sono solo di tipo economico, legati al livello di investimento di setup e di mantenimento degli adeguati
assetti, ma anche di tipo organizzativo, funzione della quantità e qualità delle risorse umane utilizzate, e di governance,
in presenza o meno di un management indipendente e professionale.
Vi è, tuttavia, una terza accezione di adeguatezza, ed è quella dinamica, relativa al momento in cui gli adeguati assetti
vengono utilizzati ed in particolare alla condizione di salute dell'impresa. Non può essere irrilevante al fine del
corretto dimensionamento degli assetti se l'impresa si trovi in difficoltà o invece sia in buona salute.
Ad esempio, il controllo, sulla tesoreria che si può ipotizzare trimestrale in un'azienda sana, potrebbe o dovrebbe essere
condotto molto più frequentemente, anche su base settimanale in un'azienda in crisi. Parimenti, i controlli sulle
marginalità o sui volumi o sulle variabili qualitative devono essere svolti con una periodicità e un dettaglio ed
approfondimento che devono necessariamente aumentare con il deteriorarsi delle condizioni aziendali.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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