Amministratori delegati della srl con obbligo di informativa periodica
di Michele Bana
Aprile 2019
Pubblicato sul sito www.linkedin.com in data 23 aprile 2019.
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L'art. 2381, co. 5, c.c. – applicabile alla srl ai sensi dell'art. 2475,
co. 6, c.c., dal 16 marzo 2019 (art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019) – dispone
che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni
caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
proprie controllate.
Sul punto, si osservi, peraltro, che tale tempistica appare di difficile
coordinamento con alcune disposizioni del "Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza", che entreranno in vigore dal 15 agosto 2020: infatti, da
un lato, è coerente con la previsione dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019,
secondo cui gli indici della crisi devono fornire evidenza della sostenibilità
dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità
aziendale per l'esercizio in corso oppure, qualora la durate residua del periodo
amministrativo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei
mesi seguenti. Dall'altro, la periodicità semestrale rischia di risultare
eccessivamente ampia rispetto ai termini che caratterizzano gli obblighi di
segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019, posti a carico di
sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e
Agente della Riscossione), sostanzialmente riconducibili al trimestre. La
medesima frequenza temporale è riscontrabile con riguardo all'accesso alle
misure premiali (art. 24 del D.Lgs. 14/2019), che è precluso al debitore che
presenta istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 del D.Lgs.
14/2019) oltre tre mesi dal superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o
comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 14/2019.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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